Chi partecipa a un Avviso per la formazione finanziata incontra presto un termine tecnico: regime di aiuti di Stato. Molte imprese lo considerano una casella da barrare, ma la scelta può incidere su massimali, condizioni e tipologia di formazione ammessa. Il de minimis è una delle opzioni più note e merita di essere compreso. Il binomio de minimis e formazione finanziata va quindi conosciuto prima di presentare il piano.
Che cos’è il de minimis
Il principio del de minimis deriva dal diritto europeo e riguarda gli aiuti di importo limitato che, proprio per la loro entità, non vengono considerati idonei a incidere in modo significativo sulla concorrenza. Per questo non devono seguire la procedura di notifica prevista per altri aiuti.
Il regolamento generale attualmente in vigore è il 2023/2831, che prevede un massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa unica. Esistono regimi specifici per altri settori, come l’agricoltura e la pesca, con limiti diversi. Il controllo va quindi fatto sul regolamento applicabile alla propria attività.
Perché interessa la formazione finanziata
Molti avvisi chiedono a ciascuna azienda beneficiaria di scegliere un regime. In questo modo il contributo viene inquadrato correttamente. Se si sceglie il de minimis, l’aiuto concesso si somma agli altri aiuti della stessa natura ottenuti dall’impresa nel periodo di riferimento, anche se relativi a iniziative differenti.
Il dato importante è il seguente: non conta soltanto il contributo per il corso. Occorre considerare l’insieme degli aiuti in de minimis percepiti, e questo può richiedere una verifica nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei documenti aziendali.
Che cos’è l’impresa unica
Il massimale non si misura necessariamente sulla singola società. La nozione di impresa unica comprende le imprese collegate tra loro attraverso determinate relazioni di controllo. In presenza di partecipazioni o di una struttura di gruppo occorre valutare se sommare gli aiuti ricevuti dalle diverse società.
Questa verifica viene spesso trascurata e può creare problemi in una fase successiva. Quando ci sono holding, controllate o più società riconducibili ai medesimi soci, conviene coinvolgere il commercialista.
De minimis e regolamento 651/2014: le differenze
Accanto al de minimis, per gli aiuti alla formazione può essere disponibile il regolamento 651/2014. Questo inquadramento funziona in modo diverso. In genere prevede un cofinanziamento privato, cioè una quota di costi a carico dell’impresa, che varia secondo la dimensione aziendale e le regole del singolo strumento.
Inoltre, secondo la presentazione di alcuni avvisi FonARCom, il regolamento 651 non ammette la formazione finalizzata all’adeguamento a norme obbligatorie, come la sicurezza. Un’impresa che voglia finanziare un corso di questo tipo deve quindi controllare con particolare attenzione quale regime sia applicabile.
Quale regime scegliere
Non esiste una soluzione sempre valida. Alcuni elementi orientano però la valutazione:
- capienza residua del massimale de minimis;
- presenza di altri aiuti ricevuti di recente;
- natura della formazione, obbligatoria o non obbligatoria;
- possibilità di sostenere un cofinanziamento;
- regole specifiche dell’avviso.
Una scelta effettuata solo guardando il contributo immediato può non essere la migliore. Utilizzare il de minimis per un intervento formativo riduce la disponibilità per altre agevolazioni future, mentre il regolamento di esenzione può richiedere un maggiore impegno finanziario. Va cercato un equilibrio.
Come verificare gli aiuti già ricevuti
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato consente di visualizzare gli aiuti registrati a favore di un’impresa. È un punto di partenza utile, ma non sempre sostituisce il controllo sui documenti interni e sulle eventuali imprese collegate.
Prima della scelta conviene predisporre un prospetto semplice con data di concessione, ente, importo e regime. Va aggiornato quando vengono presentate nuove richieste, così da non dover ricostruire le informazioni di fretta.
Documenti e dichiarazioni
Normalmente l’impresa è chiamata a rendere dichiarazioni sul regime prescelto e, nel caso del de minimis, sugli aiuti ricevuti. Si tratta di dichiarazioni con valore formale, da compilare solo dopo le verifiche del caso. Se la situazione cambia tra presentazione e concessione, occorre chiarire come procedere secondo le regole del fondo.
Anche il momento di riferimento è rilevante: gli aiuti si considerano concessi quando sorge il diritto a riceverli, secondo la disciplina applicabile. Non sempre coincide con il pagamento.
Gli errori da evitare
Le criticità più comuni riguardano:
- considerare il solo importo del corso, senza gli altri aiuti ricevuti;
- ignorare le imprese collegate;
- scegliere un regime non compatibile con la formazione richiesta;
- non verificare la presenza di un obbligo di cofinanziamento;
- compilare le dichiarazioni senza controlli preliminari.
Sono errori evitabili con una verifica anticipata e con il coordinamento tra chi gestisce la formazione e il consulente amministrativo dell’azienda.
Domande frequenti
Il contributo per la formazione si somma ad altri aiuti?
Se concesso in de minimis, sì: rientra nel conteggio degli aiuti della stessa impresa unica nel periodo considerato.
Un controllo da fare prima, non dopo
Il regime di aiuti va valutato durante la progettazione, quando le scelte sono ancora modificabili. Kronos Consulting affianca le imprese nella lettura degli strumenti di formazione finanziata FonARCom e nella preparazione del percorso, lavorando in coordinamento con i loro consulenti. Per le valutazioni fiscali e legali resta sempre opportuno il parere del professionista di fiducia. Puoi contattarci per verificare insieme quale strumento sia coerente con il tuo progetto.
Le informazioni di questo articolo sono aggiornate a novembre 2026 e hanno carattere generale. Norme e regolamenti possono cambiare: verifica sempre i testi vigenti e confrontati con i tuoi consulenti.


